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Servizio di riscossione coattiva entrate tributarie

Servizio di riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali.

Che cos'è

La riscossione coattiva riguarda le somme non pagate derivanti da qualsiasi atto, provvedimento amministrativo o atto di natura privatistica (verbali, accertamenti, ingiunzioni, fatture, ecc…).
Per somme non riscosse si intendono: quelle tributarie (ICI, IMU, TASI e ICP), quelle patrimoniali (per esempio COSAP), finanche quelle derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada e dalle sanzioni amministrative per le violazioni al regolamento di polizia urbana.

Come funziona

Il  Comune  trasferisce  al  concessionario  le partite non riscosse.
Ai sensi del D.L. n. 248/2007 articolo 36, comma 2, la riscossione coattiva potrà essere effettuata mediante ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n.639/1910 seguendo anche le disposizioni del Titolo II  del  D.P.R.  n.  602/73.  Si  applicheranno,  pertanto,  le regole  e  le  tempistiche  previste  nel medesimo decreto D.L. n. 248/2007, articolo 36, comma 2, nel rispetto delle seguenti procedure:
•  notificazione della cartella entro sei mesi dalla consegna della lista di carico;
•  presentazione della certificazione di inesigibilità entro 18 mesi dalla consegna della lista di carico.

Ultima modifica: lunedì, 17 luglio 2023

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