Le Amministrazioni e gli Enti pubblici sono tenuti a pubblicare gli atti e provvedimenti amministrativi.
A far data dal 1' gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nel proprio sito informatico da parte dell'amministrazione. (ART. 32 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69 - MODIFICHE ALLA LEGGE N. 241/1990 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SEMPLIFICAZIONE E ALLA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA)