IMU - Aliquote invariate per l'anno 2021

Ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) sono state disciplinate le regole per l'applicazione della "nuova IMU", con contestuale abrogazione della TASI da parte del comma 738 della predetta Legge. Pertanto la nuova imposta assorbe anche le norme in precedenza applicabili alla TASI.
Approvazione aliquote IMU anno 2020 e Regolamento
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 10/08/2020 sono state approvate le aliquote IMU anno 2020.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 10/08/2020 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU ai sensi della Legge 160/2019.
Le aliquote rimangono invariate anche per l'anno 2021.
Documento | Formato | Data di aggiornamento |
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Aliquote IMU |
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02.03.2021 |
Documento | Formato | Data di aggiornamento |
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Regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 10.08.2020 |
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02.03.2021 |
Acconto 2020
Aliquote e Versamenti 2020
In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019 mentre la seconda rata sarà calcolata sulla base delle aliquote deliberate per l’anno 2020 come conguaglio.
La scadenza del versamento dell'imposta dovuta è fissata in due rate:
- 16 giugno;
- 16 dicembre.
Per l'anno 2020, i comuni possono approvare le delibere relative alle aliquote dell'imposta entro il 31 luglio 2020 con validità dal 1° gennaio dell'anno 2020.
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Documento | Formato | Data di aggiornamento |
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Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 21.05.2020 |
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02.03.2021 |
Documentazione
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Valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini IMU |
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02.03.2021 |
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Modulistica per la richiesta di riduzione al 50% IMU per inagibilita' |
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02.03.2021 |
Immobili censiti catastalmente in cat. F1 -F2 -F3 -F4 -F5 -F6 -F7
Sono fabbricati solo le unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte in catasto con attribuzione di rendita catastale.
Non sono quindi fabbricati le unità immobiliari in categoria catastale F
CATEGORIA F1: area urbana
Generate da demolizione di fabbricati urbani oppure da are cortilizie di fabbricati urbani. Non è un’autonoma area edificabile (è necessario verificare la sussistenza dei presupposti dell’area edificabile e dei vincoli pertinenziali).
CATEGORIA F2: Unità collabenti
Unità che per il loro sopraggiunto degrado non sono piu’ in grado di produrre rendita, comunque individuabili.
Se lo strumento urbanistico prevede la possibilità di effettuare un recupero edilizio, il fabbricato sarà assoggettabile come area fabbricabile.
CATEGORIA F3: Unità in corso di costruzione
Fabbricati in corso di costruzione. Assoggettabili come aree fabbricabili.
CATEGORIA F4: unità in corso di definizione
La categoria contraddistingue i fabbricati già accatastati, ma per i quali sono in corso frazionamenti o divisioni.
Sono unità immobiliari censite delle quali non si conosce l’esatta estensione o che non hanno un’esatta individuazione della destinazione funzionale
Possono rimanere classificati tali solo per 6 mesi (circolare Agenzia del territorio n. 15232 del 21/02/2002).
CATEGORIA F5: Lastrico solare
Possono essere parti comuni dell’edificio.
Possono essere di uso esclusivo di una unità immobiliare (concorrono a formare la rendita, ad esempio terrazzi).
Possono conferire diritti edificatori di sopraelevazione.
CATEGORIA F6: Fabbricato in attesa di dichiarazione
Sono aree edificabili.
CATEGORIA F7: Infrastrutture di comunicazione
Non sono soggette all’obbligo di accatastamento ai sensi dell’art. 86 c. 3, D.Lgs 33/2016 – ris. Agenzia delle entrate n.18/e del 08/06/2017.