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Informazioni

Che cos'è

Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Monastier di Treviso.

 

Da chi è dovuta

E’ soggetto all’imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all’art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Monastier di Treviso e non risulta iscritto all’anagrafe di Monastier di Treviso.

 

Quanto si paga

L’imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono dal 1 maggio al 30 settembre dell’anno di applicazione nel limite massimo di dieci pernottamenti consecutivi per persona con le tariffe approvate dalla Delibera di Giunta.

 

Quando si paga

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro 15 giorni dal termine di scadenza di ciascun trimestre solare:

a) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Monastier di Treviso;

b) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro.

Il gestore della struttura ricettiva, nel caso che l’importo da versare nel trimestre sia inferiore o uguale ad € 50,00, potrà effettuare il versamento dell’imposta entro e comunque nel trimestre successivo.

 

Gli obblighi dei gestori

I gestori:

1. sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti da regolamento;

2. sono tenuti a informare i propri ospiti dell’applicazione, entità ed esenzioni dell’imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall’Ufficio Tributi del Comune;

3. devono riscuotere l’imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);

4. devono presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi, di apposite dichiarazioni per l’esenzione dall’imposta di soggiorno (se presenti);

5. devono segnalare all’Amministrazione, nei termini di legge, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l’assolvimento dell’imposta.

6. hanno l’obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

7. in quanto agente contabile, dovrà trasmettere al Comune, entro il 30 gennaio, il conto della gestione relativo all'anno precedente, secondo modalità allo scopo definite dall'Ente nel rispetto delle disposizioni normative in materia.

Regolamento

Tipo Titolo Scarica
  PDF241,5K Regolamento Imposta di soggiorno

Tariffe

Tipo Titolo Scarica
  PDF33,5K Tariffe imposta di soggiorno

Modulistica

Tipo Titolo Scarica
  DOC447K Richiesta rimborso e compensazione imposta di soggiorno

  DOC460,3K RIfiuto dichiarazione modello E

  DOC483,3K Dichiarazione trimestrale imposta di soggiorno modello A

  DOC446,5K Dichiarazione pernottamento consecutivo modello D

  DOC448K Dichiarazione di rifiuto imposta di soggiorno modello C

  DOC451,6K Dichiarazione di esenzione imposta di soggiorno modello B

  RTF82,1K Richiesta rateazione tributi

Ultima modifica: martedì, 08 agosto 2023

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