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Avviso relativo alla comunicazione istituzionale

Elezioni europee 2024

Articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000 n. 28

Data di Pubblicazione

12 aprile 2024

Tipologia

Avviso

Descrizione estesa

Si comunica che dal 12 aprile fino alla chiusura delle operazioni di voto tutte le Pubbliche Amministrazioni non possono svolgere attività di comunicazione istituzionale (legge 22 febbraio 2000, n. 28).

La restrizione riguarda anche la comunicazione effettuata mediante l’utilizzo dei siti web e degli account istituzionali dei social media. Fanno eccezione alla restrizione le attività di comunicazione “effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

L’obiettivo è quello di evitare che l’attività di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni si intrecci con l’attività di propaganda elettorale e che gli eletti uscenti possano utilizzare una posizione di vantaggio istituzionale, derivante dal loro ruolo di amministratori in carica, anche nel rispetto del principio, dettato dall’articolo 97 della Costituzione, dell’imparzialità dell’azione dei pubblici uffici.

Si fa presente che gli amministratori uscenti, se candidati alle elezioni, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Ultima modifica: sabato, 20 aprile 2024

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